CUG
Data di ultimo aggiornamento: 20/04/2024
La Legge del 4 novembre 2010 n.183 (Collegato Lavoro), apportando importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ha previsto che le pubbliche amministrazioni costituiscano al loro interno, “il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Tale organismo è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione.
Il CUG ha compiti:
- propositivi è, quindi, competente a proporre agli enti le misure antidiscriminatorie e di garanzia della parità considerate opportune;
- consultivi le amministrazioni hanno l’onere di consultare il comitato per verificare l’impatto che gli atti organizzativi e datoriali possono avere sulle pari opportunità;
- di verifica dei risultati delle azioni positive, delle azioni di promozione del benessere organizzativo,dell’assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.